Si riporta, di seguito una sintesi delle misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri approvato ieri.
STOP A CONGRESSI MEDICI
Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.
SOSPENSIONE DI MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI
Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
SPORT
Sono sospesi anche gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
Resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli della cosiddetta zona rossa lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché' delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti questi casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto delle norme igieniche.
CHIUSURA DI SCUOLE E UNIVERSITA’
Da oggi e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché' la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani.
Sono tuttavia esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa.
RECUPERO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
Le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
ASSENZE - NESSUNA CONSEGUENZA SUGLI ESAMI
Le assenze maturate dagli studenti a causa dell’emergenza coronavirus “non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.
CERTIFICATO MEDICO DOPO 5 GIORNI ASSENZA
La riammissione nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado - per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni - avviene dietro presentazione di certificato medico.
VIAGGI D’ISTRUZIONE
Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
DIDATTICA A DISTANZA
I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, anche qui, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
SMART WORKING
La modalità di lavoro agile può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato.
DIVIETO PER GLI ACCOMPAGNATORI DEI PAZIENTI IN PRONTO SOCCORSO
E’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.
LIMITI ACCESSO IN STRUTTURE SANITARIE DI LUNGODEGENZA E RSA
L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
RACCOMANDAZIONE PER GLI ANZIANI
È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità' ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
INDICAZIONI PER CHI VIENE DA ZONE A RISCHIO
Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni della c.d. “zona rossa”, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché' al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.
PRESIDI SANITARI NELLE CARCERI
Le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, sino al termine dello stato di emergenza.
Leggi Decreto misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19
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