Nell'euforia da Vaccine Day si chiude la prima fase di zona rossa di Natale, iniziata il 24 dicembre, e per l'Italia ci sono ora tre giorni arancioni, fino alla vigilia di Capodanno, con negozi aperti e spostamenti nel Comune senza autocertificazione.
Nei giorni 'arancioni' continua a rimanere in vigore il coprifuoco tra le 22 e le 5, ma prima dell'entrata in vigore della limitazione si potrà circolare all'interno del Comune senza autocertificazione. Ci si potrà spostare dai piccoli comuni sotto i 5000 abitanti e nel raggio di 30 chilometri anche se questo significa uscire dalla propria regione.
"Nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali" si legge nelle Faq del governo. L'autocertificazione è necessaria per spostamenti all'interno del comune tra le 22 e le 5 o per giustificare spostamenti al di fuori del comune e/o della regione per motivi di necessità, lavoro, salute.
E' prevista la riapertura dei negozi con orari fino alle 21, per evitare che i clienti si concentrino in un orario ristretto e si creino assembramenti. Bar e ristoranti, invece, devono limitarsi all'asporto e di consegna al domicilio.
Nelle Faq del governo si fa notare che "nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente".
Gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio. Nel periodo considerato, quindi, "lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra regione, nello stesso periodo. Quindi si potrà tornare al lavoro ma poi non si potrà rientrare nella seconda casa".
Per eventuali violazioni, la sanzione applicabile è quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, "eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo".
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