Chi sarà sprovvisto del certificato, o di una certificazione di negatività al coronavirus rilasciata in Italia a fronte di un test molecolare o antigenico rapido, non potrà "accedere al posto di lavoro e dovrà essere considerato assente ingiustificato. Per tutta la durata dell’assenza non è dovuta la retribuzione, fatte salve le ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché l’assegno al nucleo familiare". Lo stabilisce un decreto generale del cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, in attuazione dell’ordinanza del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano del 18 settembre scorso.
Il decreto, nel dettagli, dispone "l’obbligo di possesso delle certificazioni indicate nell’articolo 1 della citata Ordinanza riguarda tutto il personale (Superiori, Officiali e Ausiliari) dei Dicasteri, Organismi ed Uffici che compongono la Curia Romana e delle Istituzioni Collegate con la Santa Sede, e si estende ai collaboratori esterni e a coloro che a qualsiasi ulteriore titolo svolgano attività presso i medesimi Enti, al personale delle ditte esterne e a tutti i visitatori ed utenti".
Si precisa che "fatti salvi i controlli demandati al Corpo della Gendarmeria, ogni Ente è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni, stabilendo le modalità operative per l’organizzazione di tali verifiche e individuando i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi, sulla base di quanto disposto dalla Legge N. LIV sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, del 10 dicembre 2007. Per quanto riguarda i Dicasteri, la competenza in merito spetta ai Sotto-Segretari".
"Il personale sprovvisto di Green pass - si legge ancora nel decreto a firma di Parolin - potrà, in alternativa, esibire una certificazione di negatività al virus Sars-Cov-2, rilasciata in Italia a fronte di un test molecolare o antigenico rapido, con la frequenza indicata dalla Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Gli oneri relativi al test non sono a carico dell’Ente".
"Il personale sprovvisto delle necessarie certificazioni - prevede il decreto - non può accedere al posto di lavoro e dovrà essere considerato assente ingiustificato. Per tutta la durata dell’assenza non è dovuta la retribuzione, fatte salve le ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché l’assegno al nucleo familiare; la valutazione degli elementi per l’eventuale esenzione dagli obblighi della citata ordinanza è demandata alla Segreteria di Stato (Sezione Affari Generali e, per quanto di competenza, Sezione del Personale di Ruolo diplomatico della Santa Sede), acquisito il parere della Direzione di Sanità e Igiene. Il Responsabile dell’Ente provvederà a sottoporre le istanze alla Sezione per gli Affari Generali". Il decreto precisa che "vengono fatte salve eventuali ulteriori restrizioni che le competenti Autorità sanitarie vaticane riterranno necessarie disporre nei confronti di persone provenienti da Paesi con rischio elevato di contagio".
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