Nuova ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale.
Eliminato il distanziamento sociale, da domani bus e treni potranno garantire ai passeggeri l’occupazione di tutti i posti disponibili ma con obbligo di indossare la mascherina.
Si tratta di una ordinanza, la numero 26, di due articoli. Nell’articolo 1 si legge che: ” L’articolo 5 della Ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 13 giugno 2020 del Presidente della Regione Siciliana è integralmente abrogato e sostituito dal seguente: “in spostamenti infra ed interregionali non sono soggetti ad alcuna limitazione, permanendo l’obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio.
I controlli sanitari sui passeggeri in arrivo ed in partenza nei porti e negli aeroporti sono di competenza nazionale e ricadono nella responsabilità degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf), che provvede a organizzare adeguati servizi.
Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linee extraurbane su gomma assicurano i servizi garantendo gli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana.
Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linee urbane su gomma assicurano i servizi garantendo gli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con le Amministrazioni Comunali.
Gli esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo navi — traghetto e a mezzo unita veloci con le Isole minori della Regione Siciliana devono effettuare i servizi secondo gli assetti stagionali previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana e l’Amministrazione dello Stato.
Nel rispetto delle misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’infezione da Covid-19 di cui alle disposizioni nazionali Vigenti in materia, è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato, in deroga all’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi, fissato dal DPCM dell’11 giugno 2020.
Tali misure si applicano anche al Trasporto Pubblico Regionale/Locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano nonché al Trasporto Pubblico non di linea e servizi autorizzati (taxi, noleggio con conducente, noleggio senza conducente, sia automobilistico che bus, autobus a fini turistici), trasporto pubblico funiviario”.
Nell’articolo 2, invece, viene spiegato che “la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
L’Ordinanza, con validità dal 4 luglio 2020 fino al 14 luglio 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, Viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi”.
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