I giovani che non hanno più di 36 anni e che procedono all’acquisto della prima casa possono contare su uno sconto fiscale notevole all’atto del rogito. Lo Stato azzera le imposte sulla compravendita, sia quando questa avviene da un privato che da una ditta di costruzioni.
L’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa per under 36 a zero tasse si applica però, ricorda la leggepertutti.it, solo fino al 30 giugno 2022, salvo proroga.
Lo sconto concerne solo l’atto di compravendita e il mutuo bancario, non anche invece il contratto preliminare (ossia il compromesso) per il quale restano dovute l’imposta di registro (3% per gli acconti e 0,50% per le caparre confirmatorie), l’imposta ipotecaria 200 euro, l’imposta di bollo (155 euro) e la tassa ipotecaria (35 euro).
Oltre allo sconto delle tasse sull’atto di compravendita, la nuova normativa per under 36 prevede delle agevolazioni anche sulle imposte da versare sul mutuo. In particolare non si dovrà versare l’imposta sostitutiva e le imposte di registro, ipotecaria e di bollo.
Per poter accedere al beneficio fiscale è necessario innanzitutto presentare le condizioni previste per il cosiddetto bonus prima casa. E quindi bisogna non possedere altri immobili, ovunque essi siano situati, ricevuti in precedenza con tale bonus; diversamente bisognerà cederli.
Se si è poi titolari, anche per quote, di una abitazione nello stesso Comune di quella da acquistare, questa andrà ceduta entro 1 anno dal rogito. Bisogna quindi spostare la propria residenza entro 18 mesi dal rogito nel Comune ove si trova l’immobile da acquistare.
L’abitazione non deve essere di lusso, ossia accatastata nelle categorie A/8 e A79.
Inoltre, nel caso specifico del bonus prima casa per giovani, è necessario possedere un requisito di reddito. In particolare deve sussistere un Isee inferiore a 40mila euro.
L’agevolazione dovrebbe essere applicabile anche all’acquisto compiuto da due persone comprese in due diversi Isee, i quali siano ciascuno di importo inferiore a 40mila euro, ma insieme di importo superiore.
Se uno degli acquirenti ha i requisiti e altro acquirente ne è invece privo, il beneficio si applica alla sola parte di valore imponibile riferibile all’acquirente dotato dei requisiti richiesti.
Il beneficio è riservato solo ai "soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato".
Una lettura testuale porta a ritenere che chi stipula nel 2021 deve compiere 36 anni dal 2022 in avanti e chi stipula nel 2022 li debba compiere dal 2023 in avanti. Così, se Tizio stipula in giugno 2021 e compie 36 anni nel dicembre 2021 non avrebbe l’agevolazione, mentre ce l’avrebbe chi stipula in dicembre 2021 e compie 36 anni nel gennaio 2022.
Fonte: Adnkronos
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