La domanda per l'assegno unico temporaneo 2021 per i figli minori potrà essere presentata fino al 31 ottobre. La proroga rispetto alla scadenza iniziale, fissata al 30 settembre 2021, è contenuta nella bozza del decreto approvato oggi in Consiglio dei ministri. L'assegno unico universale per i figli verrà messo a regime.
L'assegno temporaneo spetta alle famiglie con figli minori a carico che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (Anf): si tratta di lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo e nuclei familiari che non hanno tutti i requisiti necessari per avere diritto all’Anf.
COME FARE DOMANDA
La domanda, evidenzia l'Inps, può essere presentata utilizzando i consueti canali: portale web Inps, utilizzando l’apposito servizio online tramite Spid, Carta di identità elettronica 3.0 (Cie), Carta nazionale dei servizi e Pin Inps rilasciato entro il 1° ottobre 2020; Contact Center Integrato; Enti di Patronato.
La procedura è estremamente semplificata, basta inserire codice fiscale dei figli minori e l’Iban su cui accreditare le somme, oltre ad avere un ISEE in corso di validità (che non deve essere allegato). Il pagamento sarà effettuato con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con Iban o libretto postale intestati al genitore richiedente.
GENITORI SEPARATI
In caso di famiglie con genitori separati legalmente o divorziati con affido condiviso, il pagamento è diviso al 50 per cento tra i due genitori, oppure effettuato all’unico genitore richiedente in presenza di un accordo tra di loro.
REDDITO DI CITTADINANZA
Cosa succede se si percepisce già il reddito di cittadinanza? In questo caso non bisogna presentare la domanda, in quanto la quota di assegno spettante sarà pagata d’ufficio dall’Inps direttamente sulla carta di pagamento RdC. Per quanto riguarda coloro che sono già beneficiari di assegno al nucleo familiare, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 sarà loro corrisposta una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili ad un proficuo lavoro, oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.
L’importo delle somme teoricamente spettanti a titolo di ANF, comprensive della maggiorazione, sarà messo a disposizione dei datori di lavoro secondo i consueti canali. Riferimenti: circolare Inps n.92 del 30 giugno 2021 (maggiorazione Anf) circolare Inps n.93 del 30 giugno 2021 (assegno temporaneo).
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